
RSPP/ASPP: modifiche alle disposizioni con il nuovo accordo
Il nuovo accordo tra Governo, Regioni e Province del Luglio 2016 ha portato ad individuare i contenuti minimi e la durata dei percorsi formativi per gli RSPP e ASPP, ai sensi del D. Lgs. 81/08.
Mentre siamo ancora in attesa della conferma delle modifiche, alcune indiscrezione ci confermano della revisione del precedente accordo, che hanno riportato in auge alcuni aspetti non conosciuti.
Le disposizioni integrative e correttive in caso di formazione per RSPP rimandano alle fonti e alle precedenti normative, a partire dal Decreto del 1944 fino agli accordi, ormai abrogati, del 2006.
Gli Addetti ed i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, come già stabilito in precedenza, dovranno seguire quindi una formazione specialistica; nel nuovo accordo del 7 Luglio 2016, ci si è soffermati anche sui titoli di studio in grado di permettere l’esonero ai corsi di formazione, come una serie di lauree che consentono agli interessati all’incarico da RSPP o ASPP, di poter accedere al Modulo C senza frequentare i Moduli A e B.
Le modifiche non riguarderanno solamente i frequentanti del corso, ma anche i docenti che dovranno essere in possesso dei requisiti minimi richiesti già dal Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013.
Gli attestati saranno rilasciati da soggetti formatori che archivieranno in appositi supporti informatici, tutta la documentazione relativa a ciascun corso; per ricevere l’attestato sarà necessario comunque che ogni soggetto abbia frequentato il corso nei requisiti minimi richiesti, così come era necessario già in precedenza, e che abbia superato la verifica finale.
Ogni soggetto formatore, come Sicurezza Tirelli, dovrà conservare per 10 anni la documentazione di ogni corso svolto, contenente tutti i dati anagrafici dei partecipanti, un registro con l’elenco e le firme dei partecipanti, dei docenti ed i contenuti delle lezioni, fino ad una documentazione delle verifiche finali d’apprendimento.
- Postato da Sicurezza Tirelli